Il Ministero dell’interno ha emanato la circolare che riportiamo, a commento delle modifiche al DM 18 maggio 2007, sulla registrazione delle attrazioni. Nelle premesse, il documento chiarisce che è stata ravvisata la necessità di verificare, dopo anni di applicazione, la procedura introdotta nel 2007 ed apportare alcune integrazioni. La nota ministeriale commenta la esclusione dello “spettacolo di strada” dalla procedura di registrazione, che è uno degli elementi più innovativi del decreto dello scorso dicembre. Altra modifica importante è quella che prevede che sia di fatto possibile registrare l’attrazione presso qualsiasi Comune, ove essa “è resa disponibile”. Ulteriore modifica alla disciplina previgente riguarda la procedura di comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali dell’avvenuta registrazione. Il nuovo DM ha previsto infatti l’inoltro, a cura del Comune, di una copia in formato elettronico del solo atto di registrazione, e non più anche della documentazione tecnica. Ne consegue che all’istanza di registrazione presentata in Comune devono essere allegate solo due copie del libretto dell’attività e del manuale di uso e manutenzione.
Inoltre la circolare conferma che la targhetta che deve riportare il codice identificativo, da apporre stabilmente sull’attrazione, non è più obbligatoriamente “metallica”, sollevando così i gestori di giochi gonfiabili che non sapevano come assicurarla al PVC del quale è composta l’attrazione.
Tuttavia la modifica più significativa apportata in dicembre, ottenuta dopo approfondita interlocuzione con i dirigenti ministeriali, è quella relativa alle Piccole attrazioni, ai balli a palchetto e Teatri di burattini, ed alle Arene ginnastiche, è la sostituzione del parere della Commissione di vigilanza con un’asseverazione del professionista. Tale procedura ha semplificato la procedura di assegnazione del codice identificativo per migliaia di apparecchi a gettone, molti dei quali nei centri commerciali.
Per Teatri viaggianti, Circhi equestri e ginnastici ed Esibizioni moto-auto acrobatiche, la circolare chiarisce che la registrazione venga effettuata sulla base delle sole verifiche documentali, in quanto tali forme di spettacolo sono reiteratamente soggette alle verifiche delle locali Commissioni di vigilanza prima di ogni apertura.
Ancora una volta, la circolare ribadisce che “Sempre in merito al ruolo della Commissione di vigilanza nell’iter complessivo di rilascio del codice, in linea con quanto già chiarito nelle Circolari precedenti, è stato confermato il ruolo della stessa ovvero di verifica dì idoneità rispetto alla documentazione tecnica, di identificazione, ovvero di corrispondenza^ della attività in loco rispetto a quella descritta in atti, di controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di accertamento dell’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione”.
La circolare chiarisce infine che il termine del 19 giugno per la registrazione delle attrazioni in esercizio è da considerarsi non prorogabile, così come quello del 30 giugno per la regolarizzazione delle procedure già avviate presso gli uffici comunali.
Significativo, a questo riguardo, il richiamo della circolare al fatto che “Si tratta di una ulteriore e definitiva “riapertura dei termini” mirata soprattutto alle “piccole attrazioni”, ora destinatarie di una procedura semplificata, collocate al di fuori degli ordinali ambiti dello spettacolo viaggiante (sale giochi, pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico con gruppi di attrazioni).”.
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(N.B. in corsivo il testo del DM che la circolare commenta)
MINISTERO DELL’INTERNO
Prot. n°17082/114 Roma, 11 giugno 2013
CIRCOLARE N.
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
OGGETTO: D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 dicembre 2012 recante modifiche e integrazioni al DM 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.
Come indicato in premessa, tale decreto nasce dalla necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007 “al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi dì certificazione, nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie dì classi delle attività dì spettacolo viaggiante “. Modifiche e integrazioni suggerite dai primi 4 anni di attuazione del citato decreto del 2007, già parzialmente affrontate tramite Circolari, in particolare quelle del 2009 e 2010 e divenute essenziali e improrogabili in forza dei termini fissati dal decreto del Ministro dell’interno del 28 dicembre 2011 (31/12/2012) – ora prorogato al 30/6/2013 in forza dell’art. 6 punto 3 del DM 13/12/2012 – per l’esame, da parte delle Commissioni di vigilanza, delle istanze di registrazione e rilascio del codice presentate dai gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti entro il 12 dicembre 2009.
Ferma restando la corretta ed efficace strategia tecnico amministrativa scelta per garantire la sicurezza, siamo di fronte ad un settore di elevata peculiarità, con attività estremamente diverse per tipologia e livello di complessità, regolamentate da norme tecniche, nazionali e internazionali, in costante evoluzione e, soprattutto nell’ambito delle piccole attrazioni, caratterizzate da problematiche di interfaccia -sia di natura amministrativa che tecnica – con il mondo dei giochi, ovvero presenti, in numero estremamente elevato rispetto a tutte le altre attività, anche nelle sale giochi, negli esercizi pubblici e in altre attività aperte al pubblico, diverse dai parchi di divertimento permanenti o dai luna park temporanei.
In attesa di un definitivo pronunciamento su tali problematiche da parte dei Dicasteri competenti, l’attuale ed unico sistema autorizzativo, ancora definito dall’art. 69 del TULPS legato alla sicurezza dì ogni singola attività, come segnalato anche dai rappresentanti di settore, ha reso palese la sensibile onerosità, temporale ed economica, dei procedimenti autorizzativi all’esercizio di alcune attività particolari come le piccole attrazioni, i giochi gonfiabili, i circhi, i teatri tenda e altre tipologie specifiche.
Da qui il lavoro per la redazione del nuovo decreto, svolto, per gli aspetti di rispettiva competenza, dai competenti Dipartimenti dì questo Ministero, ossia dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica- e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale- sentiti i Ministeri dei BB. AA. CC. e dello Sviluppo Economico e i principali rappresentanti di settore.
Nel nuovo decreto hanno trovato spazio anche le esigenze di revisione di alcuni termini e definizioni, di alcuni aspetti legati ai nuovi procedimenti e di riapertura, in via transitoria (180 gg), dei termini per la richiesta, da parte dei gestori delle attività esistenti, di registrazione e rilascio del codice identificativo.
Per una maggiore immediatezza e facilità di lettura, la presente circolare è articolata in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.
Si precisa, inoltre, che i richiami alle “Commissioni di vigilanza” contenuti nelle indicazioni che seguono vanno riferiti alle Commissioni comunali o provinciali di vigilanza previste dall’art. 141 bis e art. 142 del Regolamento TULPS ovvero agli eventuali diversi Uffici subentrati nelle competenze delle Commissioni provinciali ai sensi dell’art. 12 comma 20 del Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
> Art. 1 -Modifiche all’art. 1 “Scopo e campo di applicazione” del DM 18/5/2007.
comma 2-bis.- Le attività dì “spettacolo di strada” di cui alla sezione VI dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti norme dì sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.
Con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28/2/2005 (G.U. 6/4/2005 n. 79) era stata creata una nuova sezione dell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 337/68 per l’inserimento della seguente nuova attività: “Sezione VI Spettacolo dì strada “Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell’attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere inferiore a 150 ”
Ora, sulla base delle segnalazioni pervenute e verificata la effettiva consistenza della particolare attività, si è ritenuto possibile escludere la stessa dal campo di applicazione del decreto 2007, fermo restando l’obbligo, da parte dell’artista, in base alle specificità degli spettacoli proposti e delle attrezzature e/o strumenti utilizzati, di rispettare le vigenti regole e principi di buona tecnica per la sicurezza del pubblico e degli artisti.
Art. 2- Modifiche all’art. 2 “Definizioni” del DM 18/5/2007
”i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell’ambito del proprie competenze;
l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all’attività da certificare, “
Le nuove definizioni sono state dettate dall’esigenza di allineare il decreto alle attuali disposizioni procedurali di prevenzione incendi (vedi DPR 151/2011 e DM 7/8/2012) e dalla volontà di favorire il ricorso agli organismi di certificazione, abilitati dal Ministero competente, anche per le verifiche di conformità ai requisiti cogenti del DM 18/5/2007.
> Art. 3 – Modifiche all’art. 4 “Registrazione e codice identificativo delle nuove attività” del DM 18/5/2007
1. All’art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»;
b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell’atto di registrazione dell’attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.»
e) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) identifica l’attività rispetto alla documentazione di cui alta lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale dì collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»;
d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e..
Con il primo comma si è inteso chiarire come la registrazione possa essere chiesta, in pratica, in qualsiasi Comune purché, per le previste modalità di controllo, la attività da valutare sia resa disponibile ai controlli della Commissione.
Questo per garantire, in una ottica di semplificazione e riduzione dei costi, la massima flessibilità procedurale a vantaggio dei costruttori e degli altri operatori del settore che possono ottenere la registrazione e il relativo codice in ogni Comune; ciò costituisce l’adempimento essenziale per la operatività della stessa attività ai fini dell’ottenimento della licenza ex art. 69 del TULPS o della iscrizione, nell’apposito elenco ministeriale, di una nuova tipologia di attività.
Nella stessa ottica, su istanza del MIBAC, l’obbligo di informazione allo stesso MIBAC della registrazione avvenuta, è stato limitato alla copia – in formato elettronico – dell’atto di registrazione con il relativo codice identificativo. Di conseguenza, diversamente da quanto stabilito dalla precedente Circolare 2010, la documentazione tecnica a corredo dell’istanza di registrazione può essere presentata al Comune in due copie (una per il Comune e una per il richiedente). In pratica il Comune, dopo aver rilasciato il codice, segnala all’Ufficio competente (ora denominato Direzione generale per lo spettacolo dal vivo) dello stesso MIBAC, per via telematica, i dati della attrazione e trattiene invece, per ogni futura esigenza, l’originale della documentazione tecnica di supporto.
Con l’occasione giova ricordare che, fra i dati essenziali da richiamare nell’atto di registrazione c’è anche, ove previsto, il parere della Commissione di vigilanza. Lo stesso infatti è un presupposto indispensabile per la conclusione del procedimento.
Sempre in merito al ruolo della Commissione di vigilanza nell’iter complessivo di rilascio del codice, in linea con quanto già chiarito nelle Circolari precedenti, è stato confermato il ruolo della stessa ovvero di verifica dì idoneità rispetto alla documentazione tecnica, di identificazione, ovvero di corrispondenza^ della attività in loco rispetto a quella descritta in atti, di controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di accertamento dell’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.
A conferma di quanto, sopra il comma 5 dello stesso art. 4 è stato modificato sottolineando il principio generale che la Commissione di vigilanza ha facoltà di disporre o eseguire ulteriori approfondimenti ma solo se adeguatamente motivati.
d) …. dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Limitatamente alle “piccole attrazioni” di cui alla Sezione I dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai “balli a palchetto (o balere)” di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai “teatrini di burattini (o marionette)” di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle “arene ginnastiche” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituita da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.
5-ter. Per i “teatri viaggianti” di cui alla Sezione III dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per ì “circhi equestri e ginnastici” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le “esibizioni moto-auto acrobatiche” di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.».
e) al comma 6, dopo le parole: “provinciale di vigilanza” sono inserite le seguenti: “ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo “.
f) al comma 7, la parola “metallica ” è soppressa.
Con il presente articolo si introducono i procedimenti semplificati già annunciati, limitatamente alle “piccole attrazioni”, nella Circolare 2009.
Tali procedimenti, in base alle tipologie di attività considerata, sono di due tipi: il primo è relativo ad attività di modesta entità e/o limitata complessità, per le quali il parere della Commissione di vigilanza è stato sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione; il secondo, è relativo alle strutture (p.e. i tendoni dei circhi) che, come già segnalato nella Circolare 2009, oltre a costituire attività dello spettacolo viaggiante, rientrano, in esercizio, fra i locali di pubblico spettacolo soggetti al controllo della Commissione di vigilanza.
Le “piccole attrazioni” infatti, che comprendono, naturalmente, anche le “piccole attrazioni a funzionamento semplice”, introdotte nell’elenco ministeriale dal decreto MIBAC del 14 giugno 2012, comportano una interazione con il pubblico quasi nulla (come nel caso ad esempio dei bigliardini, delle rotonde o tiri al gettone) o molto limitata (come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate “kiddie ride”) e, per la quasi totalità, non sono presidiate (ovvero non è previsto il conduttore).
Anche i “balli a palchetto (o balere)”, le “arene ginnastiche” e i “teatrini di burattini (o marionette)” come attività dello spettacolo viaggiante ovvero con le caratteristiche previste dall’elenco tipologico ed esclusivo di cui all’art. 4 della legge 337/681, non hanno interazione con il pubblico, sono strutturalmente semplici e riconducibili a fattispecie regolate da specifiche regole e/o norme tecniche.
Per tali attività, come anticipato, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai finì della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione, redatta da tecnico abilitato, o da una certificazione di un organismo di certificazione, dalla quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti (per la stessa documentazione) dal decreto 2007.
Detta asseverazione infatti, come già sottolineato nei confronti del parere della Commissione di vigilanza, non certifica la “sicurezza” della attività ma la completezza e la idoneità della documentazione tecnica illustrativa e certificativa preposta allo scopo ai sensi degli articoli 3 e 4 (per le nuove attrazioni), o 5 (per le attrazioni esistenti), del decreto 2007.
Posto quanto sopra, resta comunque impregiudicata la facoltà dei Comuni di avvalersi, in caso di motivata necessità, della Commissione di vigilanza locale e, in tema di asseverazioni, il consueto obbligo, sempre da parte dei Comuni, di sottoporre le asseverazioni ricevute a controllo a campione.
I “teatri viaggianti”, i “circhi equestri e ginnastici” e le “esibizioni moto-auto acrobatiche” sono invece strutture complesse e destinate ad ospitare un numero significativo di persone, e proprio per questo costituiscono, come già ricordato nella Circolare del 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti, ad ogni nuovo allestimento, al controllo della Commissione di vigilanza o, per ì locali fino a 200 posti, alla dichiarazione di tecnico abilitato.
Da qui la possibilità di semplificare l’iter di registrazione e rilascio del codice legando il parere della Commissione di vigilanza alla sola verifica documentale di cui al comma 4 lettera a) dell’art. 4 del decreto 2007. In questo modo vengono superate anche le criticità affrontate nella Circolare 2010 nel caso, frequente, di diversi possibili configurazioni della attività in ordine al numero e alle dimensioni dei tendoni montati, alle tribune per ti pubblico o alle altre eventuali attrezzature o impianti di tipo predefinito (p.e. impianto elettrico, impianto di riscaldamento).
Il controllo sugli allestimenti occasionali e sulle ulteriori predisposizioni impiantistiche e gestionali, resta infatti compreso nel procedimento di rilascio, da parte del Comune, della autorizzazione, temporanea o permanente, all’esercizio del locale di pubblico spettacolo.
> Art. 4- Modifiche all’art 5 “Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti” del DM18/5/2007
1. Al comma 2, dell’art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell’attività sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.».
2. Al comma 2, lettera d), dell’art. 5 del decreto, sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato».
Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedentemente formulate.
> Art 5 – Modifiche agli articoli 6 “Dichiarazione di corretto montaggio” e 7 “Verifiche periodiche” del DM 18/5/2007
1. Al comma 2, dell’art. 6 del decreto, la parola: «professionista» è sostituita dalla
seguente: «tecnico».
2. Al comma 1, dell’art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».
Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedenti.
Art 6 – Disposizioni transitorie
1. 1 gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Quanto disposto dal primo comma dell’art. 6 consente ai gestori delle attività esistenti dì presentare una nuova istanza di registrazione entro 180 gg dalla data pubblicazione del nuovo decreto, ovvero entro il 19 giugno 2013.
Si tratta di una ulteriore e definitiva “riapertura dei termini” mirata soprattutto alle “piccole attrazioni”, ora destinatane di una procedura semplificata, collocate al di fuori degli ordinali ambiti dello spettacolo viaggiante (sale giochi, pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico con gruppi di attrazioni).
Tale opportunità riguarda tutte le. attrazioni comunque in esercizio prima della entrata in vigore del DM 18/5/2007 (12/12/2007) che, per ottenere la licenza ex art. 69 del TULPS come attività dello spettacolo viaggiante, possono attivare la procedura prevista dall’alt. 5 del decreto del 2007 come ora aggiornato dal comma 2 delle norme transitorie.
2. L’istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l’attrazione oggetto dell’istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L’istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a) disegni ovvero schemi, corredati dì foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;
e) verbali delle successive verifiche periodiche dì cui all’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell’attività e copia del libretto dell’attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.
Al riguardo giova sottolineare come la “validazione” del parco esistente sia stata affidata ad un accurato “check up” dello stato dì funzionamento e manutenzione realizzato attraverso verifiche visive, eventuale analisi dei rischi più significativi nonché prove e controlli di base, secondo buona tecnica, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici. Da qui la necessità che la documentazione presentata comprenda, di tali prove e controlli, i relativi verbali con la descrizione delle operazioni compiute, i risultati ottenuti e i parametri assunti a riferimento per la accettabilità.
5. Le disposizioni dì cui al decreto del Ministro dell’interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.
Con il comma 3 sono stati prorogati al 30 giugno 2013 i termini, per le Commissioni di vigilanza, per proseguire, ove ancora non concluso, l’iter di controllo delle istanze di registrazione delle attività esistenti inoltrate prima del 12 dicembre 2009. A queste attività è quindi consentita la prosecuzione dell’esercizio salvo gli effetti dei provvedimenti di diniego già espressi.
I Sigg. Prefetti sono comunque invitati ad adottare le iniziative ritenute più opportune per una corretta ed ampia diffusione della presente circolare, che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vigilando nel contempo sulla corretta ed uniforme attuazione delle nuove disposizioni.
Roma, 11 giugno 2013
D’ORDINE DEL MINISTRO IL CAPO DI GABINETTO (Procaccini)